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Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone e l'Assemblea dei soci approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo e comunque nel termine non superiore a 120 (centoventi) giorni approva il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere: a) pubblicato sul sito web della Fondazione, al fine di garantirne la massima diffusione; b) trasmesso insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna; c) depositato nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. |
Statuto e Atto Costitutivo - statuto
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