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Articolo 24 - IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore dei Conti, per poter essere eletto, deve avere i requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, secondo le prescrizioni del T.U.E.L. n.° 267/2000. Il Revisori dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti. |
Statuto e Atto Costitutivo - statuto
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