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Articolo 25 - ORGANO DI SORVEGLIANZA In presenza di Enti pubblici territoriali soci della Fondazione che versano un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dall'Assemblea dei Soci, viene istituito l'Organo di Sorveglianza del quale sono membri. Esso è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati e ha compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del pubblico interesse dell'attività della Fondazione ed in particolar modo dell'attuazione degli obbiettivi dei P.S.L. A tal fine i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci vengono trasmessi in elenco ai membri dell'Organo di Sorveglianza, a cura del Direttore, e pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione. Decorsi 4 (quattro) giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni. la delibera diviene esecutiva. Nel caso in cui venga rilevata in qualunque deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, allo Statuto o al pubblico interesse non che agli obbiettivi dei P.S.L., l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro i termini previsti per l'esecutività del provvedimento, la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione. |
Statuto e Atto Costitutivo - statuto
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