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Articolo 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato consecutivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione; c) - nomina il Vice – Presidente, tra i componenti del CDA; d) - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale; e) - conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti; f) - cura le relazioni con gli Istituti Bancari compreso il potere di provvedere ad eventuali richieste di anticipazioni bancarie non che l'assunzione delle relative garanzie, quest'ultime dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i suoi componenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del consiglio di amministrazione. |
Statuto e Atto Costitutivo - statuto
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