Pagina 18 di 30
Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci Fondatori e dai Partecipanti, ed è composta da almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei rappresentanti di parte privata. La veste di membro dell'Assemblea dei Soci non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere convocata nella sede legale o presso uno dei Comuni compreso nell'area territoriale del G.A.L. medesimo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Nell'Assemblea dei Soci ogni membro ha diritto ad un voto. Non è possibile la delega ad altro socio. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente o dal Direttore il quale svolge le funzioni di segretario. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi: a) - approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione; b) - elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione; c) - nomina il Revisore dei Conti; d) - approva il Piano di Sviluppo Locale ( P. S .L .) e le sue modifiche; e) - approva il Regolamento di Gestione e l'eventuale Regolamento interno di attuazione; f) - stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto; g) determina l'ammontare delle quote di adesione; h) esprime il proprio parere sulle proposte del Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si renda necessario; i) - delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; l) - delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, non che sulla nomina dei liquidatori e loro poteri; m) - delibera su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo quando lo richiedano particolari esigenze. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n.° 2 (due) ore di intervallo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea dei Soci, ogni qualvolta lo si reputa necessario. |
Statuto e Atto Costitutivo - statuto
|