atto costituitivo e statuto [file.pdf]
STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO" con sede legale a Isili (CA), presso Comunità Montana di Isili. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed europeo ed internazionale. La Fondazione ha durata illimitata. Articolo 2 - DELEGAZIONE ED UFFICI La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, onde perseguire in via accessoria e strumentale le finalità della Fondazione stessa. Articolo 3 - SCOPI E FINALITÀ La Fondazione intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO, utilizzando tutti i programmi di sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e Locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisettoriale e nel rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, anche attraverso la cooperazioni con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari. Il GAL nell’attuazione del PSL recepisce i principi di sostenibilità ambientale sanciti dalle conferenze internazionali ed europee. Una particolare attenzione sarà rivolta alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire il mantenimento e la creazione di opportunità occupazionali ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione secondo quanto previsto dall'asse 3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 5949 del 28 novembre 2007. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari. La Fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti: a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale; b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna; c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale; d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi settore; e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali; f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali; g) promozione dell'identità culturale locale; h) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati; i) il coordinamento delle risorse culturali, artistiche e architettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica; j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica, non che tutte quelle attività alle stesse strumentali, accessorie, connesse, necessarie o ritenute utili. Articolo 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà: a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) - amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso come proprietaria, locatrice, comandataria o comunque posseduti ad altro titolo; c) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; d) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; f) - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire la realizzazione delle finalità della Fondazione favorendo un organico contatto tra la Fondazione medesima e gli altri operatori dello stesso settore o di altri settori direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui al precedente art. 2); g) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; h) - partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione, tra cui il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) in attuazione dell'approccio Leader del P.S.R. 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna; i) - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità. Articolo 5 - VIGILANZA Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione. Articolo 6 - IL PATRIMONIO Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma complessiva di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) di cui euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) destinati al Fondo di Dotazione ed euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) destinati al Fondo di Gestione. In particolare il Fondo patrimoniale è composto: - dal Fondo di Dotazione; - dal Fondo di Gestione; - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - da contributi e/o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al patrimonio; - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita. Articolo 7 - FONDO DI DOTAZIONE Il Fondo di Dotazione, intangibile, è costituito da: a) - conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori all'atto di costituzione; b) - altri eventuali conferimenti in denaro che possono essere stabiliti dall'Assemblea; c) - altri conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti. Articolo 8 - FONDO DI GESTIONE O DI CASSA Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalle quote sociali versate all'atto di costituzione della Fondazione e stabilite dall'Assemblea dei soci, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi ovvero conferimenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio; - dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone e l'Assemblea dei soci approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo e comunque nel termine non superiore a 120 (centoventi) giorni approva il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere: a) pubblicato sul sito web della Fondazione, al fine di garantirne la massima diffusione; b) trasmesso insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna; c) depositato nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Articolo 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori; - Partecipanti. ARTICOLO 11 - I FONDATORI Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I Fondatori, i quali all'atto di costituzione della Fondazione versano rispettivamente le quote associative secondo le modalità e nella misura in esso indicate, sono distinti tra parte pubblica e parte privata. I Fondatori sono membri di diritto dell'Assemblea dei Soci. Articolo 12 - PARTECIPANTI Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti e le Amministrazioni pubbliche che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono con versamenti in denaro, su base annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, alla realizzazione degli stessi, fatti salvi i motivi di esclusione. Il contributo in denaro annuale o pluriennale deve essere eseguito nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente dall'Assemblea dei Soci. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Partecipanti sono membri dell'Assemblea dei soci. Articolo 13 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTIALLA FONDAZIONE La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 17 del presente statuto. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione non che partecipare alle iniziative della Fondazione medesima. Articolo 14 - AMMISSIONE NUOVI SOCI La Fondazione favorisce l'adesione di nuovi soci in quanto l'ampliamento della base sociale contribuisce a realizzare gli obiettivi sociali. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei Regolamenti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del rispetto degli equilibri fra rappresentanti di parte privata - che dovrà essere sempre almeno pari al 50% (cinquanta per cento) dei membri dell'Assemblea - e rappresentanti di parte pubblica, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti, sulla base del principio della "porta aperta" procede all'accoglimento della domanda, mentre nel caso di esclusione ne dà motivata comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Articolo 15 - ESCLUSIONE E RECESSO La qualifica di partecipante alla Fondazione di partecipazione non è trasmissibile per atto tra vivi. Il socio può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all’interno degli organi della Fondazione. L'Assemblea dei soci, in ogni caso, prenderà atto del recesso del socio solo a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto all’ultimo comma del precedente art. 14. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, può procedere all’esclusione di un socio, deliberando, con la presenza dei due terzi dei membri, a maggioranza assoluta, per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti nel presente statuto; - grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e più in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima; non che nei casi di: - condanne penali e/o procedimenti penali pendenti; - condotta incompatibile al buon andamento della Pubblica Amministrazione o sentenze di interdizione per reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso. Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il socio perde il diritto alla restituzione della quota versata. Articolo 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - l'Organo di Sorveglianza; - il Revisore dei Conti. Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci Fondatori e dai Partecipanti, ed è composta da almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei rappresentanti di parte privata. La veste di membro dell'Assemblea dei Soci non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere convocata nella sede legale o presso uno dei Comuni compreso nell'area territoriale del G.A.L. medesimo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Nell'Assemblea dei Soci ogni membro ha diritto ad un voto. Non è possibile la delega ad altro socio. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente o dal Direttore il quale svolge le funzioni di segretario. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi: a) - approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione; b) - elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione; c) - nomina il Revisore dei Conti; d) - approva il Piano di Sviluppo Locale ( P. S .L .) e le sue modifiche; e) - approva il Regolamento di Gestione e l'eventuale Regolamento interno di attuazione; f) - stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto; g) determina l'ammontare delle quote di adesione; h) esprime il proprio parere sulle proposte del Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si renda necessario; i) - delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; l) - delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, non che sulla nomina dei liquidatori e loro poteri; m) - delibera su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo quando lo richiedano particolari esigenze. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n.° 2 (due) ore di intervallo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea dei Soci, ogni qualvolta lo si reputa necessario. Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette componenti, compreso il Presidente. In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 50% della rappresentanza dei privati scelti fra i soci fondatori e i partecipanti preferibilmente delle due regioni del “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO, eletti dall'Assemblea dei Soci. Dei componenti eletti della rappresentanza privata della Fondazione vi devono essere, preferibilmente: a) rappresentanti delle parti economiche e sociali; b) rappresentanti degli interessi collettivi di sviluppo socio economico e/o culturale del territorio del G.A.L. "“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO."; e c) singoli privati. Deve essere favorita, per quanto possibile, la presenza di donne e di giovani sotto i quarant'anni. I Consiglieri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo, salvo dimissioni da parte degli stessi o revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di cessazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni centoventi giorni. E' altresì convocato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. In assenza o impedimento anche del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito Regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare. La convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa o in giorno diverso da quello della prima convocazione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti compreso il Presidente (per cui la riunione è valida se sono presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti. Nessuna indennità di carica è dovuta ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: compiti ed obblighi Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere con la sua attività alla realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 ed in particolare: a) attuare il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che rappresenta lo strumento programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che il G.A.L." “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO." intende attuare; b) predisporre un'adeguata struttura e organizzazione del GAL in grado di gestire ed attuare i P.S.L.; c) garantire il buon funzionamento del parternariato. Il GAL rimane in ogni caso, a tutti gli effetti, il soggetto responsabile dell’attuazione delle operazioni. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili, compreso la videoconferenza, nella necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea dei Soci o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: a) - redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione; b) - delibera sull'ammissibilità dei nuovi soci; c) - propone all'Assemblea l'esclusione dei soci; d) - propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie non che l'approvazione del Regolamento; e) - controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione; f) - approva la pianta organica; g) - nomina il Direttore fissandone i compensi; h) - provvede all’istituzione di un sito internet nel quale i soci possano accedere a tutti i documenti rilevanti ai fini della gestione della fondazione; i) - provvede alla pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti ed avvisi pubblici rivolti ai soci e al territorio; l) - delibera ogni altro atto di amministrazione. Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Adempimenti Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere anche alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art 15 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 e di seguito riportati: a) attuare il PSL così come approvato dalla Regione e operare nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare, di quelle sulla concorrenza, sulla trasparenza e della regola n+2; b) accettare sin d'ora eventuali modifiche al PSR e alle relative norme di riferimento, introdotte con successive disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di procedure, responsabilità, controlli e sanzioni; c) fornire le garanzie richieste dall’Organismo Pagatore per evitare il ritardo nei pagamenti dovuti ai beneficiari finali; d) dotarsi di regolamenti attuativi riguardanti in particolare le modalità per il corretto funzionamento del partenariato e degli organi del GAL; l’organizzazione e la gestione del GAL; il reclutamento del personale; l’espletamento delle gare d’appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l’acquisizione di beni e servizi, anche in economia; l’espletamento dei bandi per l’attuazione del PSL; e) conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dalla conclusione dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell’attività realizzata; f) presentare all’Autorità di Gestione gli atti per i quali è disposta la verifica della loro conformità al PSR; g) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitoraggio degli interventi attuati con il PSL secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dalla Regione; h) partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale di cui all’articolo 64 del Reg. (CE) n.° 1698/2005 e alle altre iniziative di approfondimento e confronto avviate dall’Autorità di Gestione e dal Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale; i) trasmettere all’Autorità di Gestione, entro il 30 aprile di ogni anno, un Rapporto annuale sull’attività svolta e sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PSL e dei progetti di cooperazione. Il Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR 2007-2013, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori degli Assi 3 e 4 del PSR; j) consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai funzionari dell’amministrazione comunitaria, nazionale e regionale e all’Organismo Pagatore, l’accesso nelle proprie sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria; k) rispettare i sopra citati impegni, pena la revoca del finanziamento concesso, con l'obbligo di restituzione di quanto fino a quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio; l) istituire il sito internet del GAL e aggiornarlo costantemente al fine di assicurare la massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PSL e garantire il più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati; m) attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE n. 1698/2005 e 1974/2006, tenendo conto del Piano di Comunicazione del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) - il fondo comunitario che cofinanzia le stesse - al PSR, alle misure e alle azioni di riferimento, ai loghi delle istituzioni che cofinanziano il PSR (Unione europea, Stato italiano, Regione Sardegna), nonché al logo LEADER. Gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati nei cartelli e nelle targhe apposti all’esterno delle sedi degli interventi; n) Il Consiglio di Amministrazione coinvolge in pubbliche assemblee periodicamente ogniqualvolta si rileva la necessità, il partenariato locale, per discutere e informare tutti i soggetti locali anche non coinvolti all’interno del GAL. Articolo 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato consecutivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione; c) - nomina il Vice – Presidente, tra i componenti del CDA; d) - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale; e) - conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti; f) - cura le relazioni con gli Istituti Bancari compreso il potere di provvedere ad eventuali richieste di anticipazioni bancarie non che l'assunzione delle relative garanzie, quest'ultime dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i suoi componenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del consiglio di amministrazione. Articolo 22 - DIRETTORE Il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge tutti i compiti di gestione e sovraintende allo svolgimento delle attività della Fondazione stessa. Egli è selezionato attraverso procedura pubblica, scelto fra persone significativamente qualificate per i compiti previsti. Resta in carica al massimo per tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore provvede a: - dirigere e coordinare tutte le attività inerenti l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, unitamente agli altri dipendenti e/o collaboratori; - redigere i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario poi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci; - predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; - vigilare sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione; - predisporre e proporre agli organi collegiali competenti i programmi di lavoro e di attività; - provvede ad ogni altro incarico e compito affidatogli dal CDA per perseguire le finalità proprie del progetto LEADER (di cui al bando GAL RAS). - partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, delle quali provvede alla verbalizzazione ed esprime pareri e proposte in merito ad agli aspetti giuridico - amministrativi e contabili. - Svolgere gli incarichi ed i compiti affidatigli dal CdA per perseguire gli scopi e le finalità proprie del PSL Leader 2007-2013. Articolo 23 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE La Fondazione di Partecipazione, per la realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013, dovrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione in proprio del Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato nell'ambito delle risorse di cui al PSR 2007/2013 assegnate dalla Regione Sardegna, e delle relative attività connesse. A tal fine, la Fondazione di Partecipazione si dovrà dotare di personale dipendente, o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuati, attingendo anche dalle Amministrazioni Pubbliche Locali per le figure in possesso di adeguate professionalità nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari, della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie, non che delle procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni attuate con il PSL. Tipologie, compenso e compiti del personale del GAL dovranno essere indicati all'interno del PSL approvato. La Fondazione dovrà comunque dotarsi di una figura professionale responsabile delle attività amministrative, finanziarie e delle attività di monitoraggio procedurale. fisico, finanziario delle operazioni di attuazione del PSL. Il personale incaricato della gestione del GAL sarà selezionato mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica con indicati i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione per ogni figura professionale. Il personale selezionato per le attività di gestione non potrà assumere altri incarichi riguardante la progettazione e l'attuazione di interventi previsti dal PSL o che comunque possano creare situazioni di incompatibilità con i compiti che dovranno essere svolti nell'ambito della struttura operativa del GAL. Per tali finalità, il Direttore provvede ad assumere e gestire il personale dipendente della Fondazione, nei limiti stabiliti per la dotazione organica e per il fabbisogno del personale, non che all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, la sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale. Articolo 24 - IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore dei Conti, per poter essere eletto, deve avere i requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, secondo le prescrizioni del T.U.E.L. n.° 267/2000. Il Revisori dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti. Articolo 25 - ORGANO DI SORVEGLIANZA In presenza di Enti pubblici territoriali soci della Fondazione che versano un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dall'Assemblea dei Soci, viene istituito l'Organo di Sorveglianza del quale sono membri. Esso è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati e ha compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del pubblico interesse dell'attività della Fondazione ed in particolar modo dell'attuazione degli obbiettivi dei P.S.L. A tal fine i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci vengono trasmessi in elenco ai membri dell'Organo di Sorveglianza, a cura del Direttore, e pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione. Decorsi 4 (quattro) giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni. la delibera diviene esecutiva. Nel caso in cui venga rilevata in qualunque deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, allo Statuto o al pubblico interesse non che agli obbiettivi dei P.S.L., l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro i termini previsti per l'esecutività del provvedimento, la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Articolo 26 - REGOLAMENTI INTERNI Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dagli organi collegiali competenti, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione. Articolo 27 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Cagliari. Articolo 28 - SCIOGLIMENTO La Fondazione si scioglie per delibera dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall’Art. 12 del presente statuto. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Articolo 29 - CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia. |
Statuto e Atto Costitutivo
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