Il regolamento (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011 modifica il regolamento (CE) n.1974/2006. In particolare sull’art. 1, punto 12, par. 2, che modifica l’art. 56, stabilendo che con validità dal 1° gennaio 2011 (v. art.2) e per tutto il periodo di programmazione possono essere concesse anticipazioni, se previste dalle misure/azioni, fino al 50% dell’aiuto pubblico all’investimento, e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell’importo anticipato. allegato [file pdf] |
Concessione anticipazioni investimenti Misura 311
Scritto da Ivo Porcu
Domenica 04 Dicembre 2011 07:05
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