Il decreto attuativo delle "Reti di Impresa", misura prevista dalla manovra del 2010, è stato presentato il 13 aprile 2011. Con questo Decreto sono previste per le imprese importanti agevolazioni fiscali, di accesso al credito e di altra natura. Si tratta del "Contratto di Rete" mediante il quale per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, più imprenditori possono stipulare un accordo, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme predeterminate attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Quello delle Reti è un contratto tra imprese, che consente alle stesse di presentarsi insieme dal fisco, in banca, all'estero pur rimanendo libere e singole. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere: l'indicazione degli obiettivi strategici posti a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; durata del contratto, modalità di adesione di altre imprese e relative ipotesi di recesso; l’individuazione di un programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa e le modalità di realizzazione dello scopo comune. A discrezione degli imprenditori possono essere indicati altri elementi, tra cui: · l'istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire e le relative modalità di gestione;· l'organo incaricato di eseguire il contratto di rete, · i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto, nelle varie procedure come: - procedure di accesso alla programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni (contratti di programma, ecc.)· - procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito; In sintesi: per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, più imprenditori possono stipulare un accordo, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme predeterminate attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Questo è il contratto di rete, istituito con la legge n. 33 del 9 aprile 2009 e modificato con l’art. 42 della Legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n.78/2010, grazie al quale alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. L’agevolazione fiscale prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione. Testo legislativo
Legge 9 aprile 2009, n. 33
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PSR 2007-2013
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Reti d'impresa, emanato il decreto attuativo
Lunedì 06 Giugno 2011 15:41
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